LO STATUTO DI
RITORNO AL FUTURO ITALIA APS

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede
Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’’art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, è costituita un’Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “Ritorno al Futuro ITALIA APS”.
L’Associazione ha sede nel Comune di Ossona (Provincia di Milano). Il cambio di sede all’interno dello stesso comune può essere deliberato dall’assemblea sociale e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità
L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
• contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
• consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
• sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;
• valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, prefiggendosi in particolare
• la promozione, diffusione, conoscenza e della cultura cinematografica e dell’attività ludica, del cosplaying, del costuming, a tema fantascientifico e fumettistico e in particolare dedicato alla trilogia cinematografica “Back to the Future” (in italiano “Ritorno al Futuro”) anche come occasione di incontro, scambio e relazioni di prossimità e condivisione tra appassionati di ogni età; • la promozione della cultura immateriale, della cultura popolare e del patrimonio di conoscenze in ambito cinematografico e fieristico, come parte integrante delle conoscenze e dello sviluppo culturale, turistico, sociale e civile dei cittadini; • di favorire la cura della relazione e dei rapporti interpersonali, soprattutto fra i bambini e i ragazzi, per sviluppare una cultura basata sui principi di tolleranza, collaborazione, rispetto dell’ambiente e condivisione anche attraverso la promozione e organizzazione di attività culturali, educative, ambientali, ricreative e del tempo libero.
L’associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

 

Art. 4 Le attività dell’Associazione
L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e dal presente statuto:
• Attività di interesse generale;
• Attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale;
• Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 117/2017.
• lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
• lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
In particolare, nell’ambito delle suddette attività di interesse generale, esercita e organizza le seguenti attività:
• L’aggregazione dei Soci tramite il sito internet ufficiale, forum, mailing list, social network, canali web radio e tv, riviste online e non, altri strumenti presenti e utilizzabili al momento storico;
• L’organizzazione di incontri, eventi culturali, fieristici e convention fumettistici e ludiche, di cui almeno una annuale all’interno della quale si svolge l’assemblea sociale;
• La partecipazione manifestazioni di gare in costume, cosplay, proiezioni cinematografiche, giochi e altre attività ludiche;
• Organizzazione di viaggi e visite guidate presso i luoghi di interesse direttamente o indirettamente riconducibili alla trilogia cinematografica;
Le attività di interesse generale possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altri soggetti.
Le attività di interesse generale sono svolte nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017.
Le attività di interesse generale possono essere inoltre svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui sopra, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, , e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare può effettuare:
a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L’individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione;
b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017;

Art. 7 Attività di raccolta fondi
Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022;

Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate
Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività e al perseguimento delle proprie finalità, e nei limiti di quanto previsto dall’art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l’Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
Esso deve essere approvato dall’Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.
Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.
Secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.
Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell’Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 11 Informativa sociale
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art.12 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dai beni mobili e immobili di proprietà;
• dalle eccedenze degli esercizi annuali;
• da donazioni, erogazioni, lasciti;
• da quote di partecipazioni societarie;
• da obbligazioni e altri titoli pubblici;
• dal fondo di riserva;
• da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest’ultima come definita dall’articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
• dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
• dai proventi della gestione del patrimonio;
• dal ricavato delle attività dell’Associazione;
• della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
• dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
• dai contributi di Enti Pubblici e privati;
• dalle convenzioni con Enti Pubblici;
• dalle erogazioni liberali;
• dai titoli di solidarietà;
• da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Art.14 Libri sociali e Registro dei Volontari
L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall’art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l’associazione deve tenere i seguenti libri:
a. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all’articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.
Nel caso sia istituito l’Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell’Associazione.

Art.15 Adesione all’Associazione
L’associazione non dispone limitazioni all’ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all’associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall’articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l’ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell’Associazione può delegare il Presidente della stessa all’accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Il richiedente deve essere informato dell’accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L’interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
L’accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.
La quota sociale corrisposta dall’associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Diritti degli associati
Gli associati hanno diritto:
a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a frequentare i locali dell’associazione
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali.
È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.17 Doveri degli associati
Gli associati sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato
Gli associati perdono tale qualifica:
a) per dimissioni;
b) per scioglimento volontario dell’Associazione;
c) per decesso;
d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;
f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.
Competente in merito all’esclusione, alla radiazione o all’espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell’Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l’associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell’Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 19 Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione:
• L’Assemblea Sociale;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente.

Art. 20 L’Assemblea Sociale
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono
rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall’art. 24 del presente statuto.
Quale Assemblea ordinaria:
• approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente;
• approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
• delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
Sia in via ordinaria che straordinaria:
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
• nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
• delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.
Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a 3 voti. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo
È eletto dall’Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
• mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
• elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
• attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
• assegna gli incarichi di lavoro;
• approva i programmi di Attività;
• approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
• coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
• elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
• delibera circa l’ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’associazione, nonché l’esclusione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
• delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall’art. 24 del presente statuto.
Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.
Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l’iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 22 Il Presidente
È eletto dall’Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L’Organo di Controllo
Qualora l’Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall’art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l’Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l’Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.
L’Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell’Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.

Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione
Le riunioni dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l’espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all’informazione.
È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l’Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente
Sino all’iscrizione dell’Associazione nel RUNTS, l’acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.


Art. 26 Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione

L’assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.


Art. 27 Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.


Art. 28 Rimandi al Regolamento dell’Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L’Associazione si dota di uno o più Regolamenti che disciplinano sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.